Sez. 3, Sentenza n. 772 del 07/02/1986 (Rv. 444314 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE - ART. 15 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - ESTINZIONE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO IN EPOCA ANTECEDENTE ALLA NUOVA NORMATIVA - INAPPLICABILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE - ART. 15 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - ESTINZIONE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO IN EPOCA ANTECEDENTE ALLA NUOVA NORMATIVA - INAPPLICABILITÀ.*
L'art. 15 della legge n. 11 del 1971 - in forza del quale lo affittuario del fondo rustico ha diritto ad un indennizzo per i miglioramenti apportati al fondo e comunque eseguiti prima della entrata in vigore della legge stessa - non trova applicazione non solo per i rapporti che, in quel momento, siano già definiti con sentenza passata in giudicato, ma anche ove il diritto all'indennizzo sia rimasto estinto (nella specie, per prescrizione e rinuncia), in epoca antecedente alla nuova normativa. (V 5286/85, mass n 442550; (V 1263/83, mass n 426045).*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)