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Sez. 3, Sentenza n. 35497 del 10/05/2016 Ud. (dep. 26/08/2016) Rv. 267637 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI | Relazione peritale - Acquisizione in dibattimento - Modalità - Assenza della previa audizione del suo autore - Conseguenze - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267637-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI

L'acquisizione nel giudizio dibattimentale della relazione peritale, da effettuarsi mediante lettura ovvero specifica indicazione di utilizzabilità, deve essere preceduta, a mente dell'art. 511, comma terzo, cod. proc. pen., dall'esame del perito; tuttavia, l'inosservanza della citata disposizione, incidendo sull'esercizio del diritto di difesa, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 e alla sanatoria di cui all'art. 183, comma primo, lett. a), stesso codice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 n. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183 com. 1 n. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)