Sez. 5, Sentenza n. 32902 del 24/06/2011 Ud. (dep. 26/08/2011) Rv. 250940 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI | Relazione di consulenza di parte acquisita in assenza della previa audizione del suo autore - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Conseguenze.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI
L'acquisizione della relazione di consulenza tecnica di parte (nella specie dell'imputato) in assenza della previa audizione del suo autore non ne comporta l'inutilizzabilità ma integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.,, soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 e alla sanatoria di cui all'art. 183, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.; ne deriva che, in tal caso, la parte presente al compimento di detta nullità deve dolersene immediatamente nelle forme prescritte, pena la decadenza dal potere di deducibilità e la conseguente sanatoria dovuta all'accettazione degli effetti dell'atto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)