Sez. 1, Sentenza n. 3531 del 29/05/1980 (Rv. 407371 - 01)
ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - AGENZIE - IN GENERE - CONTRATTO DI 'BROCHERAGGIÒ - NOZIONE - AMMISSIBILITA - DISCIPLINA.*
ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - AGENZIE - IN GENERE - CONTRATTO DI 'BROCHERAGGIÒ - NOZIONE - AMMISSIBILITA - DISCIPLINA.*
E consentito all'autonomia privata di porre in essere il contratto cosiddetto di 'brocheraggiò o comunque quell'attivita con cui un soggetto, esperto della tecnica assicurativa (cosiddetto 'broker'), di iniziativa propria, o di uno dei soggetti che si propongono la conclusione del contratto di Assicurazione, o di entrambi quest'ultimi, provvede - nell'Esercizio di un'attivita che normalmente e svolta in modo professionale - al 'collocamento dei rischì, stabilendo un contratto fra un 'assicurandò e un assicuratore disposto a concludere il contratto alle condizioni di massima indicate dall'assicurando predetto. Tale attivita - che si risolve in una mediazione nel campo assicurativo - e la correlativa figura del suo operatore vanno quindi ricomprese ed assimilate a quella tipica della mediazione e del mediatore, e di conseguenza 14disciplinate con il ricorso alle norme (artt 1754 - cod civ) dettate per tale contratto tipico con la conseguenza che il diritto alla provvigione sorge in capo al 'broker' sia che lo stesso abbia ricevuto un incarico (per lo svolgimento dell'attivita di mediazione) da uno o entrambi i soggetti che poi concluderanno l'affare, sia che gli stessi abbiano, pur in difetto di quell'incarico, semplicemente utilizzato la sua opera, senza che possa negativamente incidervi il maturare del diritto alla provvigione nei confronti del solo assicuratore ove questo derivi da un comprovato uso, non trovando ostacolo inderogabile nella norma solo dispositiva dell'art 1755 cod civ bensi appalesandosi concreta attuazione del disposto del secondo comma di tale articolo, che in tema di Determinazione della provvigione e della proporzione gravante sulle parti riconosce valore decisivo agli Usi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1765
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)