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Sez. L, Sentenza n. 12629 del 28/08/2002 (Rv. 557172 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI | Malattia non tabellata - Prova dell'eziologia professionale - Onere del lavoratore - Valutazione tecnica sulla probabilità della suddetta eziologia - Necessità - Iniziativa ex officio volta ad acquisire la prova della causalità adeguata dell'agente patogeno dedotto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557172-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI

L'assicurato che deduca una malattia professionale non tabellata deve provare sia l'esposizione a rischio, e quindi le mansioni svolte, il che costituisce oggetto di prova testimoniale, sia la causalità adeguata dell'agente patogeno dedotto; peraltro, poiché la dimostrazione che l'agente patogeno indicato ha causato la malattia non tabellata, può essere raggiunta solo attraverso una valutazione tecnica, è sufficiente che il ricorrente solleciti il giudice a disporre consulenza tecnica d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)