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Sez. L, Sentenza n. 9171 del 07/06/2003 (Rv. 564068 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI | Caratteristiche dell'attività lavorativa svolta - Malattie tabellate e non tabellate - Dipendenza dell'infermità da causa di servizio - Onere della prova gravante sul lavoratore - Contenuto - Allegazione nel ricorso introduttivo delle mansioni espletate - Insufficienza - Valore probatorio della declaratoria contrattuale relativa alle mansioni - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564068-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI

Nelle controversie in materia di rendita per malattie professionali, tanto nel caso di malattia tabellata che in quello in cui essa non lo sia, spetta al lavoratore provare le caratteristiche dell'attività lavorativa svolta: nel primo caso per verificare se l'infermità corrisponde a quella predeterminata dal legislatore; nel secondo per dimostrarne le caratteristiche morbigene e il rapporto eziologico con la tecnopatia, rapporto che nel primo caso si presume. Soggiace al medesimo onere probatorio la richiesta, eventualmente subordinata, del riconoscimento di dipendenza della malattia denunziata da causa di servizio, in quanto anche in tale ipotesi è necessario l'accertamento della specifica attività lavorativa svolta dall'istante. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda per difetto di prova, in quanto il ricorrente si era limitato ad affermare genericamente che svolgeva mansioni di addetto all'armamento ferroviario, senza l'esposizione al rischio potesse desumersi dalla declaratoria relativa alle mansioni espletate, costituendo le declaratorie contrattuali mere indicazioni di carattere generale, prive di rilevanza probatoria nel caso concreto)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)