Sez. 3, Sentenza n. 572 del 23/01/1988 (Rv. 457067 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - LOCAZIONE AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - NECESSITÀ DEL LOCATORE DI ADIBIRE L'IMMOBILE AD UNA DELLE ATTIVITÀ EX ART. 27 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - ESIGENZE DEL LAVORO AGRICOLO DEL COLTIVATORE DIRETTO - INCLUSIONE NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - LOCAZIONE AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - NECESSITÀ DEL LOCATORE DI ADIBIRE L'IMMOBILE AD UNA DELLE ATTIVITÀ EX ART. 27 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - ESIGENZE DEL LAVORO AGRICOLO DEL COLTIVATORE DIRETTO - INCLUSIONE NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, il diritto di recesso del locatore, previsto dal disposto degli artt. 29 e 73 della legge 27 luglio 1978 n. 392, può essere esercitato anche dal locatore titolare di impresa agricola per la necessità di adibire l'immobile locato all'Esercizio di attività commerciale o industriale (art. 27 cit. Legge) connessa a quella tipicamente agraria, ai sensi dell'art. 2135 cod. civ., sia che si tratti di destinazione all'Esercizio diretto di tale attività, sia che si tratti di utilizzazione secondaria e marginale, quale quella della conservazione dei prodotti del fondo in vista della successiva vendita. (Conf 2653/86, mass n 445719; (Conf 3830/86, mass n 446669; (Conf 5020/83, mass n 429891).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)