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Sez. 3, Sentenza n. 2615 del 30/03/1990 (Rv. 466303 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - NECESSITÀ DEL LOCATORE - ATTIVITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1990-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466303-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - NECESSITÀ DEL LOCATORE - ATTIVITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - INIDONEITÀ.*

L'ambito di applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392 è delimitato dalla materia delle locazioni degli immobili urbani, sicché deve ritenersi che il recesso dal contratto di locazione, quale previsto dalla disciplina transitoria contenuta nella stessa legge, sia ammesso solo per la necessità di esercitare nell'immobile un'attività la cui concreta attuazione sia consentita dalla natura e destinazione urbana dell'immobile oggetto del contratto. Conseguentemente, mentre tra le attività che consentono il recesso rientrano quelle agricole connesse contemplate dall'art. 2135, comma secondo, cod. civ., in quanto ricomprese tra le attività industriali, commerciali ed artigianali, considerate dalla legge n. 392 del 1978, non vi rientra la mera coltivazione del fondo. (V 3830/88, mass n 446669; (V 2972/88, mass n 427884; (Conf 2273/88, mass n 458078; (Conf 572/88, mass n 457067).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 com. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 com. 2 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)