Sez. 3, Sentenza n. 639 del 09/02/1996 Cc. (dep. 30/03/1996) Rv. 205054 - 01
Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Termine | Trasmissione degli atti oltre il quinto giorno dell'avviso all'autorità procedente - Perdita di efficacia della misura - Esclusione - Termine ordinatorio di un giorno previsto dall'art. 324 comma terzo cod. proc. pen. - Applicazione.
Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Termine
In tema di riesame dei provvedimenti cautelari reali, anche dopo la modifiche dell'art. 309 cod. proc. pen. introdotte con l'art. 16 della legge 8 agosto 1995 n. 332, il termine di un giorno per la trasmissione degli atti previsto dal comma terzo dell'art. 324 continua a trovare applicazione e conserva la sua natura ordinatoria. Non può essere applicato infatti il termine massimo di cinque giorni prescritto dall'art. 309 cod. proc. pen. a pena di decadenza per le misure cautelari personali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)