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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22406 del 03/11/2015 (Rv. 637791 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Pensione di inabilità di cui all'art. 2 della l. n. 222 del 1984 - Requisiti costitutivi del diritto alla prestazione - Previsioni di cui ai commi 2 e 5 - Natura - "Conditiones iuris" - Eccezione di svolgimento di attività lavorativa - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637791-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE

In materia di pensione di inabilità di cui all'art 2 della l. n. 222 del 1984, il requisito sanitario e quello contributivo integrano gli unici elementi costitutivi del diritto, mentre i fatti cui si riferiscono i commi 2 e 5 della medesima disposizione ne rappresentano semplici "conditiones iuris", eventualmente ostative alla erogazione del trattamento economico, sicché, verificata la sussistenza dei requisiti per l'insorgenza del diritto, ove sia stata ritualmente proposta dall'INPS un'eccezione di svolgimento di attività lavorativa da parte dell'assicurato, il relativo accertamento è indispensabile ai fini dell'individuazione della decorrenza della prestazione.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)