Sez. L, Sentenza n. 13277 del 10/09/2003 (Rv. 566741 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e cancellazione dagli elenchi ed albi ex art. 2 legge n. 222 del 1984 - Natura - Condizione di erogabilità della pensione - Rinuncia ai compensi per lavoro autonomo o subordinato svolto prima del conseguimento della pensione - Necessità - Esclusione - Ricezione di compensi successivi alla concessione della pensione - Effetti - Revoca della pensione - Presunzione assoluta di esclusione della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la pensione di inabilità - Esclusione - Applicabilità alla disciplina della pensione di reversibilità a superstite inabile.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
La rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e la cancellazione dagli elenchi ed albi indicati dal secondo comma dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 non integrano requisiti costitutivi ulteriori per il sorgere del diritto alla pensione di inabilità in aggiunta al requisito sanitario ed a quello contributivo, ma sono soltanto condizioni di erogabilità della pensione in relazione ad un diritto già sorto. La rinuncia medesima, poi, si riferisce unicamente ai predetti trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e non si estende ai compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato svolte fino al provvedimento di concessione della pensione, i quali compensi, ove persistano o abbiano inizio per la prima volta in relazione ad attività svolte dopo la concessione della pensione, ne determinano, al pari delle altre cause di incompatibilità, la revoca, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 2. Nè può ritenersi che l'esistenza di un rapporto lavorativo costituisca una presunzione assoluta di esclusione della inabilità ex art. 2, primo comma, della legge n. 222 del 1984, non potendosi escludere casi in cui soggetti, pur in presenza di uno stato di inabilità, percepiscono compensi di natura retributiva. Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla revoca della pensione di reversibilità a favore di superstite inabile. Sebbene l'art. 8 della citata legge n. 222 del 1984 abbia modificato il D.P.R. n. 818 del 1957 nel senso che ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità non è più sufficiente che il superstite sia inabile a svolgere un proficuo lavoro, essendo invece richiesto che lo stesso, a causa di difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, l'esistenza di un rapporto di lavoro non è sufficiente quale presunzione assoluta di insussistenza delle condizioni di inabilità richieste dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)