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Sez. L, Sentenza n. 1322 del 01/02/2002 (Rv. 552026 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Pensione di inabilità - Preventiva rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e cancellazione dagli elenchi e albi ex art. 2 della legge n. 222 del 1984 - Requisiti costitutivi - Esclusione - Condizioni di erogabilità della prestazione - Configurabilità - Conseguenze - Sentenza di condanna alla corresponsione della prestazione stessa subordinata alla verifica della sussistenza delle suddette condizioni di erogabilità - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552026-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE

La rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e la cancellazione dagli elenchi ed albi indicati dal secondo comma dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 non integrano requisiti costitutivi ulteriori per il sorgere del diritto alla pensione di inabilità in aggiunta al requisito sanitario ed a quello contributivo, ma sono soltanto condizioni di erogabilità della pensione in relazione ad un diritto già sorto, ben potendo la sentenza con cui viene riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità, di cui alla norma sopra citata, subordinare l'erogazione del beneficio ad un accertamento da parte dell'Istituto previdenziale della sussistenza dei requisiti relativi all'intervenuta cancellazione degli interessati dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, nonché alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel nostro ordinamento sono infatti ammesse sentenze condizionali, nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, o ad un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, sempreché il verificarsi della circostanza tenuta presente non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha condannato l'INPS a corrispondere la richiesta pensione di inabilità, previo controllo della sussistenza delle suindicate condizioni di erogabilità).

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)