Sez. 3, Sentenza n. 19296 del 08/09/2006 (Rv. 592638 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Rito del lavoro (nella specie, in materia di locazione) - Inammissibilità di nuove eccezioni in appello - Portata - Fattispecie
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In tema di impugnazioni, nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, come quelle di locazione, è inammissibile ex art. 437 cod. proc. civ. l'introduzione in appello di un tema di indagine nuovo, costituente oggetto di una eccezione in senso stretto, che alteri i termini sostanziali della controversia. (Nella specie, relativa a controversia per la ripetizione di somme versate in eccesso rispetto all'equo canone dovuto, la S.C. ha ritenuto che costituisca eccezione nuova l'allegazione con la quale la locatrice aveva esposto per la prima volta in sede di gravame la esistenza di una modifica consensuale del rapporto in ordine alla sola misura del canone).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)