Sez. L, Sentenza n. 7196 del 06/08/1996 (Rv. 498993 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Del piazzista - Da un'unità produttiva all'altra - Unità produttiva - Nozione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI
In tema di trasferimento dei piazzisti, l'unità produttiva - dalla quale, a norma dell'art. 2103 cod. civ., il prestatore di lavoro subordinato non può essere trasferito ad altra unità produttiva se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, e che, ai sensi dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300, deve essere individuata in qualsiasi articolazione autonoma dell'impresa, avente sotto il profilo funzionale idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa stessa, della quale costituisce elemento organizzativo - è costituita dalla zona da visitare, ossia dal territorio in cui devono essere eseguite le prestazioni lavorative.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)