Sez. L, Sentenza n. 2970 del 22/05/1979 (Rv. 399292 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - QUALIFICHE - RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO - PIAZZISTA - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI DATORI E DEI PRESTATORI DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE - DA UNA UNITA PRODUTTIVA AD UN'ALTRA - UNITA PRODUTTIVA - NOZIONE - SPECIFICAZIONE DEL "LUOGO DI LAVORO" - CONFIGURABILITA - LUOGO DI LAVORO DEI PIAZZISTI - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - LUOGO DI PARTENZA O DI RESIDENZA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - QUALIFICHE - RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO - PIAZZISTA - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI DATORI E DEI PRESTATORI DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE - DA UNA UNITA PRODUTTIVA AD UN'ALTRA - UNITA PRODUTTIVA - NOZIONE - SPECIFICAZIONE DEL "LUOGO DI LAVORO" - CONFIGURABILITA - LUOGO DI LAVORO DEI PIAZZISTI - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - LUOGO DI PARTENZA O DI RESIDENZA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
L'unita produttiva dalla quale - a norma dell'art 2103 cod civ (nuovo testo) - il prestatore di lavoro non puo essere trasferito ad altra unita se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, va individuata in ogni articolazione autonoma dell'impresa o azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneita ad esplicare, in tutto o in parte, l'attivita di produzione di beni o servizi dell'impresa del quale e elemento organizzativo. Tale unita produttiva e specificazione del "luogo di lavoro", che per i piazzisti e costituito dall'itinerario da compiere o dalla zona di visitare e cioe dall'ambito territoriale entro il quale la prestazione dedotta in contratto deve essere effettuata, mentre e irrilevante, rispetto a tale ambito, il luogo di partenza o di residenza del lavoratore, salvo che essi non rilevino per esplicito patto stipulato tra le parti o, implicitamente, per la interferenza di essi sullo adempimento della prestazione promessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)