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Sez. L, Sentenza n. 157 del 09/01/1984 (Rv. 432406 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE DA UNA UNITÀ PRODUTTIVA AD UN'ALTRA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - UNITÀ PRODUTTIVA - NOZIONE - SUSSISTENZA DI UNA UNITARIA DIREZIONE AZIENDALE PER IL COORDINAMENTO DELLE VARIE UNITÀ - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432406-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE DA UNA UNITÀ PRODUTTIVA AD UN'ALTRA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - UNITÀ PRODUTTIVA - NOZIONE - SUSSISTENZA DI UNA UNITARIA DIREZIONE AZIENDALE PER IL COORDINAMENTO DELLE VARIE UNITÀ - IRRILEVANZA.*

In relazione all'art. 2103 cod. civ. - il cui ultimo comma (nel testo introdotto dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970) stabilisce che il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive - la "unità produttiva", che costituisce la specificazione del luogo di lavoro, si delinea come articolazione autonoma dell'impresa, avente, sotto l'aspetto funzionale e finalistico, idoneità ad espletare, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o di servizi propria dell'impresa stessa, della quale è elemento organizzativo, senza che possa rilevare negativamente la sussistenza di una unitaria direzione aziendale per il coordinamento delle varie unità produttive. (V 4888/82, mass n 422889; (V 3419/82, mass n 421395; (V 2970/79, mass n 399292).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)