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Sez. 3, Sentenza n. 583 del 29/01/1982 (Rv. 418326 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONE DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - COSTRUZIONE ABUSIVA SU TERRENO DEMANIALE - LOCAZIONE DEL FABBRICATO ABUSIVO - VALIDITÀ NEL RAPPORTO TRA LE PARTI - CONSEGUENZE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL CANONE.*
Stato
decisa il 1982-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418326-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONE DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - COSTRUZIONE ABUSIVA SU TERRENO DEMANIALE - LOCAZIONE DEL FABBRICATO ABUSIVO - VALIDITÀ NEL RAPPORTO TRA LE PARTI - CONSEGUENZE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL CANONE.*

Il carattere "abusivo" di una costruzione fatta dal privato su terreno demaniale, concretandosi in una illiceità dell'opera, può costituire fonte della responsabilità dell'autore nei confronti dello stato ma non comporta la Invalidità del contratto di locazione della costruzione stipulato tra privati, trattandosi di rapporti distinti e regolati ciascuno da proprie norme. Con la conseguenza che, ove stipulato con l'osservanza delle norme prescritte dal codice civile, tale contratto di locazione vincola le parti contraenti all'adempimento delle obbligazioni assunte, tra le quali quella del conduttore di pagare il canone. (V 2531/75, mass n 376452; (V 3977/74, mass n 372553).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)