diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 14211 del 06/07/2005 (Rv. 582309 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Deduzione di rifiuto di esercizio della giurisdizione - Denuncia di "error in iudicando" - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582309-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

Il ricorso per cassazione avverso decisioni del Consiglio di Stato, ai sensi degli artt. 111 Cost. e 362 cod. proc. civ., può essere proposto solo per motivi attinenti alla giurisdizione; esso non è quindi ammissibile nelle ipotesi in cui, pur prospettandosi un rifiuto di esercizio della giurisdizione da parte del Consiglio di Stato, si voglia in realtà provocare il sindacato della S.C. sulla sussistenza di un "error in iudicando". A tal riguardo, le interpretazioni della legge in relazione ai casi in cui prevede un unico grado o due gradi di giurisdizione (con i connessi problemi di costituzionalità di siffatta differenziazione), non sono deducibili con ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione, atteso che non investono i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo, ma ineriscono alla legittimità del concreto esercizio delle attribuzioni medesime, anche per quanto si riferisce all'indicata ripartizione di competenze all'interno della stessa organizzazione giudiziaria (nella specie, il Consiglio di Stato aveva negato che la sentenza resa dal tribunale amministrativo regionale fosse suscettibile di essere impugnata con il rimedio dell'appello e la S.C. ha ritenuto che tale decisione non presenta vizi pertinenti all'esistenza del potere giurisdizionale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)