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Sez. L, Sentenza n. 16058 del 13/06/2008 (Rv. 603873 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE | Assegno di invalidità - Conferma - Condizioni - Riconoscimento del diritto originario con sentenza passata in giudicato - Mancata variazione delle condizioni del beneficiario della prestazione - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603873-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE

L'assegno di invalidità, che è riconosciuto ex art. 1 della legge n. 222 del 1984 per la durata di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione, deve essere confermato allorché, riconosciuto con sentenza passata in giudicato, le condizioni del beneficiario siano rimaste immutate, non essendo più contestabile che quelle oggetto dell'accertamento giudiziario fossero tali da giustificare il trattamento previdenziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nel riconoscere all'assicurata il diritto all'assegno di invalidità in epoca di gran lunga posteriore all'intervenuta revoca della medesima prestazione, aveva mancato di considerare - attraverso la necessaria comparazione e, se del caso, anche previa rinnovazione dell'indagine peritale - se, al momento di detta revoca, si fosse verificato o meno un effettivo miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurata rispetto a quelle in pregresso accertate giudizialmente e, in ipotesi affermativa, se tale eventuale miglioramento fosse stato di entità tale da far venir meno il meno prescritto requisito sanitario).

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)