Sez. L, Sentenza n. 1181 del 16/02/1983 (Rv. 425967 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO BILATERALE (O SINALLAGMATICO O A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE) - PRESTAZIONI RECIPROCHE - NATURA - DEDUZIONE DELL'ADEMPIMENTO DI UNA DI ESSE COME CONDIZIONE SOSPENSIVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO BILATERALE (O SINALLAGMATICO O A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE) - PRESTAZIONI RECIPROCHE - NATURA - DEDUZIONE DELL'ADEMPIMENTO DI UNA DI ESSE COME CONDIZIONE SOSPENSIVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Nei contratti bilaterali le reciproche prestazioni integrano gli elementi essenziali del contratto medesimo, per cui l'accordo in ordine ad essi non può essere assunto come condizione in senso tecnico, dato che questa costituisce un elemento accidentale estraneo alla struttura tipica del negozio, mentre le prestazioni reciproche attengono all'esistenza stessa del negozio, in quanto ne costituiscono la causa in senso tecnico-giuridico. Ciò, tuttavia, non esclude che, in particolari ipotesi (da accertare sulla base dell'allegazione di una precisa volontà contrattuale in tal senso), il concreto adempimento di una delle prestazioni concordate possa essere dedotta ex professo come una condizione sospensiva, cui sia consensualmente subordinata la produzione degli effetti giuridici del negozio. (V 192/78, mass n 389482; (V 3229/75, mass n 377340).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1353
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)