Sez. 2, Sentenza n. 8051 del 08/08/1990 (Rv. 468708 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - ELEVAZIONE CONTRATTUALE A REQUISITO ESSENZIALE - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - ELEVAZIONE CONTRATTUALE A REQUISITO ESSENZIALE - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*
Per quanto la condizione costituisca di regola un elemento accidentale del negozio giuridico, come tale distinto dagli elementi essenziali astrattamente previsti per ciascun contratto tipico dalle rispettive norme, tuttavia, in forza del principio generale della autonomia contrattuale previsto all'art. 1322 cod. civ. - dal quale deriva il potere delle parti di determinare liberamente, entro i limiti imposti dalla legge, il contenuto del contratto anche in ordine alla Rilevanza attribuita all'uno piuttosto che all'altro degli elementi costitutivi della fattispecie astrattamente disciplinata -, i contraenti possono prevedere validamente come evento condizionante (in senso sospensivo o risolutivo dell'efficacia) il concreto adempimento (o inadempimento) di una delle obbligazioni principali del contratto; con la conseguenza in tal caso che, ove insorga controversia sulla esistenza ed effettiva portata di quella convenzione difforme dal modello legale, spetta alla parte che la deduca a sostegno della propria pretesa fornire la prova ed al giudice del merito compiere una approfondita indagine per accertare la volontà dei contraenti. (V 1432/83, mass n 426258; (V 1181/83, mass n 425967).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1353
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)