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Sez. 1, Sentenza n. 192 del 17/01/1978 (Rv. 389482 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE - CONFIGURABILITA OLTRE CHE COME OGGETTO DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALMENTE ASSUNTI, ANCHE COME CONDIZIONE - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389482-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE - CONFIGURABILITA OLTRE CHE COME OGGETTO DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALMENTE ASSUNTI, ANCHE COME CONDIZIONE - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Affinche l'esecuzione della prestazione, contrattualmente prevista a carico di uno dei contraenti (nella specie, pagamento del prezzo di trasferimento di diritti reali), possa essere ritenuta non solo oggetto degli obblighi convenzionalmente assunti, ma anche fatto condizionante l'efficacia del contratto, e necessario riscontrare una specifica volonta delle parti, rivolta a subordinare l'efficacia del negozio al verificarsi di quell'evento. L'indicata funzione condizionante della prestazione, pertanto, non puo essere dedotta per la prima volta in Sede di legittimita, ove siano mancate, nel giudizio di merito, l'allegazione e l'accertamento di una volonta contrattuale nel senso specificato. (V 3229/75, mass n 377340).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)