Sez. 1, Sentenza n. 9213 del 31/01/2008 Cc. (dep. 29/02/2008) Rv. 239218 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Ordine di carcerazione - Sospensione - Condannato latitante o evaso - Operatività - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
La sospensione dell'ordine di carcerazione di cui all'art. 656 comma quinto cod. proc. pen. è applicabile solo quando il condannato, al momento della formazione del giudicato, si trovi in stato di libertà; al contrario, i presupposti di cui all'art. 656 comma quinto cod. proc. pen. non possono ritenersi sussistenti nei confronti del latitante o dell'evaso, situazioni equiparabili a quella del detenuto e, come tali, preclusive.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)