Sez. 1, Sentenza n. 377 del 23/11/2004 Cc. (dep. 13/01/2005) Rv. 230725 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - pene detentive | Pene detentive brevi - Sospensione dell'esecuzione - Condannato in custodia cautelare per causa diversa dal titolo in esecuzione - Valutazione dell'istanza - Ammissibilità - Ammissione alla misura alternativa - Possibilità.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - pene detentive
In tema di sospensione delle pene detentive brevi, non è preclusivo della valutazione dell'istanza da parte del Tribunale di sorveglianza, nè, ove ne ricorrano i presupposti, dell'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione del condannato istante, l'essere quest'ultimo in stato di custodia cautelare in carcere allorchè essa dipenda da una causa diversa dal titolo in esecuzione relativamente al quale si chiede la sospensione: lo stato detentivo infatti incide soltanto sulla eseguibilità pratica della misura alternativa che dovrà essere postergata alla cessazione della misura custodiale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/05/1998 num. 165 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)