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Sez. L, Sentenza n. 19850 del 04/10/2004 (Rv. 577519 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Opere e servizi definiti e predeterminati nel tempo con carattere straordinario ed occasionale - Ammissibilità - Condizioni - Fissazione del termine con riferimento a evento previsto come "certus an incertus quando" - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577519-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

L'art.1 comma secondo lett. c) della legge 18 aprile 1962 n. 230, il quale consente l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario ed occasionale, può trovare applicazione in relazione ad eventi bellici che cagionino un aumento dell'attività (nella specie incremento del traffico aereo in coincidenza con la guerra nell'ex Iugoslavia), atteso che la durata del conflitto, pur non avendo una scadenza precisa, ha, secondo massime d'esperienza, un suo termine, ditalché la durata del contratto di lavoro viene già predeterminata alla relativa scadenza, evento che è "certus an", ancorché non "certus quando".,

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)