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Sez. 3, Sentenza n. 261 del 01/12/2017 Cc. (dep. 09/01/2018) Rv. 272295 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Sequestro preventivo - Appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. - Provvedimenti che comportano una modifica del vincolo cautelare - Impugnabilità - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272295-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

In tema di sequestro preventivo, sono impugnabili con appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., i provvedimenti che, esorbitando dalla mera gestione del bene sequestrato e comportando una modifica del vincolo cautelare, non possono essere considerati atti di natura sostanzialmente amministrativa. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto impugnabile il provvedimento di rigetto della richiesta di autorizzazione a praticare trattamenti agronomici e fitosanitari sulle viti in sequestro allo scopo di preservarle dall'attacco di parassiti trattandosi di decisione che riguardava direttamente la conservazione e la sopravvivenza del bene sottoposto a vincolo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)