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Sez. 1, Sentenza n. 45562 del 15/09/2015 Cc. (dep. 16/11/2015) Rv. 265375 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Sequestro preventivo - Autorizzazione all'utilizzo del veicolo sequestrato - Atto di natura amministrativa - Esclusione - Conseguenze - Appello ex art. 322 bis cod. proc. pen. del provevdimento di rigetto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2015-09-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265375-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

In tema di sequestro preventivo, sono impugnabili ai sensi dell'art. 322 - bis cod. proc. pen. i provvedimenti (nella specie di rigetto della richiesta di autorizzazione all'utilizzo dell'autovettura in sequestro), che, esorbitando dalla mera gestione del bene sequestrato e comportando una modifica del vincolo cautelare, non possono essere considerati atti aventi natura amministrativa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)