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Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 05/04/2016 Cc. (dep. 15/06/2016) Rv. 267196 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Sequestro preventivo - Liquidazione dell'acconto all'amministratore giudiziale - Atto di natura amministrativa - Esclusione - Conseguenze - Appello ex art. 322 bis cod. proc. pen. del provvedimento emesso dal Gip - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267196-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

In tema di sequestro preventivo, è impugnabile con appello ex art. 322 - bis cod. proc. pen. il provvedimento di liquidazione di acconto in favore dell'amministratore giudiziale dei beni sottoposti a vincolo, in quanto tale provvedimento, incidendo sulla diretta consistenza del vincolo reale, non può essere considerato atto di ordinaria natura amministrativa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)