Sez. 2, Sentenza n. 40130 del 29/09/2015 Cc. (dep. 06/10/2015) Rv. 264499 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Sequestro preventivo - Appello ex art. 322 bis cod. proc. pen. - Oggetto - Provvedimenti di ordinaria amministrazione - Autorizzazione all'utilizzo di beni sequestrati - Impugnabilità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
In tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all'art. 322 - bis cod. proc. pen., che prevede la generale appellabilità delle ordinanze adottate in materia, non trova applicazione per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare e che attengono alla mera gestione del bene sequestrato, e, quindi, si presentano come atti di ordinaria amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non impugnabile con l'appello cautelare il provvedimento del giudice che aveva revocato l'autorizzazione all'utilizzo dei macchinari sequestrati).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)