Sez. 2, Sentenza n. 20784 del 25/09/2006 (Rv. 592149 - 01)
NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI | Presunzione di conoscenza - Condizioni - Accertamento del giudice di merito - Deduzione di mancata conoscenza dell'atto - Onere probatorio - A carico del destinatario.
NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI
L'atto unilaterale recettizio, i cui effetti si producono, ai sensi dell'art.1334 cod. civ., nel momento in cui il destinatario ne ha conoscenza, si reputa conosciuto quando, avuto riguardo alle previste modalità della sua comunicazione, consegna o spedizione, da accertarsi caso per caso dal giudice di merito, possa ritenersi che il destinatario medesimo ne abbia avuto conoscenza o ne abbia potuto avere cognizione usando la normale diligenza, ricadendo su di lui, in presenza di tali condizione, l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)