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Sez. L, Sentenza n. 3628 del 08/08/1977 (Rv. 387249 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA - DATA DELLA REDAZIONE E DEL DEPOSITO DELLA CONSULENZA - ESCLUSIONE - MOMENTO DETERMINANTE.*
Stato
decisa il 1977-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387249-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA - DATA DELLA REDAZIONE E DEL DEPOSITO DELLA CONSULENZA - ESCLUSIONE - MOMENTO DETERMINANTE.*

La redazione ed il deposito della consulenza tecnica costituiscono attivita necessariamente posteriori all'espletamento delle indagini e degli accertamenti del consulente. Pertanto, la data di dette attivita non puo essere assunta come elemento utile per stabilire il decorso del diritto alla pensione di invalidita, in relazione ad infermita sopraggiunte nel corso del procedimento giudiziario, in quanto il diritto medesimo va riconosciuto dal primo giorno del mese successivo a quello del verificarsi delle condizioni di legge, e, cioe, dell'effettiva insorgenza dell'invalidita pensionabile. (Conf 4718/76, mass n 383461; (Conf 482/76, mass n 379140).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)