Sez. L, Sentenza n. 4718 del 22/12/1976 (Rv. 383461 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - TEMPO - INFERMITA SOPRAVVENUTE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - PENSIONE - DECORRENZA - DATA DI DEPOSITO DELLA CONSULENZA TECNICA - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - TEMPO - INFERMITA SOPRAVVENUTE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - PENSIONE - DECORRENZA - DATA DI DEPOSITO DELLA CONSULENZA TECNICA - IRRILEVANZA.*
La pensione di invalidita, per infermita sopraggiunte nel corso del procedimento giudiziario, va riconosciuta con decorso dal primo giorno del mese successivo a quello del verificarsi delle condizioni di legge per il relativo diritto, e, cioe, dell'effettiva insorgenza dell'invalidita pensionabile. Pertanto, detta decorrenza non puo essere fissata dal giudice del merito con riferimento alla data del deposito della consulenza tecnica, che abbia accertato quelle infermita, perche tale deposito, quale atto di mera comunicazione di pregressi accertamenti, non puo non essere successivo al momento della maturazione del diritto a pensione, nei termini indicati. (V 482/76, mass n 379140; (V 263/76, mass n 378927).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)