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Sez. L, Sentenza n. 17933 del 23/08/2007 (Rv. 598679 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Preventiva autorizzazione dell'ispettorato del lavoro - Effetti - Incondizionata facoltà del datore di lavoro di proroga nell'ambito del periodo preventivamente autorizzato - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598679-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Nei settori per i quali la legge prevede la possibilità di assunzione a termine per intensificazione dell'attività lavorativa, la preventiva autorizzazione dell'ispettorato del lavoro non conferisce al datore di lavoro un'incondizionata facoltà di proroga nell'ambito del periodo preventivamente autorizzato, dovendo comunque sussistere i requisiti di cui all'art. 2 della legge n. 230 del 1962 (in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha respinto le censure, avverso la decisione della corte territoriale, secondo cui la proroga, collocatasi all'interno del periodo coperto dall'autorizzazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro - rilasciata in relazione alle c.d. punte stagionali - , ben poteva disporsi per le medesime ragioni che avevano giustificato l'autorizzazione).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)