Sez. L, Sentenza n. 10140 del 16/05/2005 (Rv. 581600 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Proroga del contratto - Condizioni - Esigenze contingenti ed imprevedibili e stessa attività lavorativa - Estremi - Fattispecie relativa a nuova commessa di produzione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
La proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962, è legittima se - oltre alla unicità e alla durata - concorrono due condizioni, fra loro connesse, costituite dalla identità dell'attività lavorativa rispetto a quella per la quale il contratto è stato stipulato (intesa nella dimensione oggettiva riferibile alla destinazione aziendale del lavoro e non riducibile alle mansioni del lavoratore) e dalla ricorrenza di esigenze contingenti ed imprevedibili, ontologicamente diverse da quelle che costituivano la ragione dell'iniziale contratto, le quali non integrino una situazione che, al momento della stipulazione del contratto a termine, l'imprenditore possa, anche in via di mera probabilità, rappresentarsi secondo l'"id quod plerumque accidit", quale sviluppo della situazione esistente. Conseguentemente, nell'ipotesi del sopraggiungere di una nuova commessa di produzione, la proroga è legittima solo se la circostanza non rientri nella normale prospettiva dell'imprenditore e sia oggettivamente riferibile all'attività aziendale per la quale il contratto era stato stipulato. (Alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione a contratto a termine stipulato con impresa costruttrice di automezzi pesanti e riguardante la produzione di 180 autobus urbani, aveva escluso la legittimità della proroga, giustificata dall'azienda con una nuova commessa di 250 automezzi per percorso extraurbano "a cortoraggio").
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)