Sez. L, Sentenza n. 6819 del 11/12/1982 (Rv. 424444 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - BUONUSCITA - GIUDIZI PENDENTI IN TEMA DI RILIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ PER IL COMPUTO DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 75 DEL 1980 SULLA DEVOLUZIONE DI DETTI GIUDIZI ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO E LA DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEI PROCEDIMENTI IN CORSO CON COMPENSAZIONE DELLE SPESE TRA LE PARTI - CONTRASTO CON GLI ARTICOLI 3-24-25 PRIMO COMMA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - BUONUSCITA - GIUDIZI PENDENTI IN TEMA DI RILIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ PER IL COMPUTO DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 75 DEL 1980 SULLA DEVOLUZIONE DI DETTI GIUDIZI ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO E LA DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEI PROCEDIMENTI IN CORSO CON COMPENSAZIONE DELLE SPESE TRA LE PARTI - CONTRASTO CON GLI ARTICOLI 3-24-25 PRIMO COMMA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
L'art. 6 della legge 20 marzo 1980 n. 75 (il quale devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia d'indennità di buonuscita e d'indennità di cessazione del rapporto d'impiego del personale dello stato e delle aziende autonome e, con riguardo ai giudizi pendenti in tema di riliquidazione dell'indennità con l'inclusione della tredicesima mensilità, impone la dichiarazione di Estinzione dei relativi procedimenti, con compensazione delle spese tra le parti) non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione. Infatti detta norma, volta a sciogliere i dubbi della precedente normativa con una precisa individuazione del giudice munito di giurisdizione, configura una scelta del legislatore, giustificata dalla obiettiva peculiarità delle situazioni regolamentate, la quale non pregiudica la tutela giurisdizionale degli interessati ed incide sui processi in corso con vicende compatibili con i menzionati precetti costituzionali, mentre, per quanto riguarda, in particolare, la compensazione delle spese del giudizio, è da escludere che il legislatore non possa riservare a sè stesso la disciplina delle spese dei giudizi pendenti al momento in cui con ius superveniens intervenga a regolare la materia oggetto dei giudizi medesimi. (Conf 878/82, mass n 418726; (Conf 3758/81, mass n 414400; (Conf 2774/81, mass n 413007; (Conf 400/81, mass n 410868).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)