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Sez. L, Sentenza n. 400 del 17/01/1981 (Rv. 410868 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE - COMPENSAZIONE DELLE SPESE FRA LE PARTI NEI GIUDIZI PENDENTI SULLA RILIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA DI BUONUSCITA E DELLA INDENNITA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO A FAVORE DEL PERSONALE DELLO STATO E DELLE AZIENDE AUTONOME - DISCIPLINA EX ART 6, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N 75 DEL 1980 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 24 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1981-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410868-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE - COMPENSAZIONE DELLE SPESE FRA LE PARTI NEI GIUDIZI PENDENTI SULLA RILIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA DI BUONUSCITA E DELLA INDENNITA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO A FAVORE DEL PERSONALE DELLO STATO E DELLE AZIENDE AUTONOME - DISCIPLINA EX ART 6, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N 75 DEL 1980 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 24 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale del secondo comma dell'art 6 della legge 20 marzo 1980 n 75 - che dispone la compensazione delle spese fra le parti nei giudizi (da dichiarare estinti di ufficio ai sensi della stessa disposizione citata) pendenti alla data di entrata in vigore della legge suddetta, e aventi ad oggetto la riliquidazione dell'indennita di buonuscita e dell'indennita di cessazione del rapporto d'impiego a favore del personale dello stato e delle aziende autonome - in relazione al primo comma dell'art 24 della Costituzione, secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. Infatti, atteso che tale precetto costituzionale non ha modificato i principi del diritto processuale (artt 91 e 92 cod proc civ) relativi al carico delle spese di giudizio, e da escludere che il legislatore ordinario non possa riservare a se stesso -anche al fine di evitare possibili disparita di trattamento - la disciplina generale delle spese di giudizi pendenti al momento in cui con ius superveniens intervenga a regolare, sotto qualche aspetto, la materia oggetto dei giudizi medesimi.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)