Sez. U, Sentenza n. 1149 del 07/11/2000 (Rv. 541423 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Pensioni dei pubblici dipendenti - Controversie relative alla sola corresponsione di rivalutazione ed interessi - Giurisdizione della Corte dei Conti - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
A norma degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, spettano in via esclusiva alla competenza giurisdizionale della Corte dei Conti, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo, senza che da tale competenza possano risultare escluse le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti. La giurisdizione della Corte dei Conti si estende, dunque, a tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituiva elemento identificativo del "petitum" sostanziale, anche nei casi in cui non sia in contestazione il diritto al trattamento nelle sue varie componenti e sia in questione la sua esatta qualificazione; non è ammissibile, invece, la cognizione del giudice ordinario, al solo scopo di ottenere la concreta determinazione della somma dovuta e la condanna.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)