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Sez. 1, Sentenza n. 950 del 28/01/2000 (Rv. 533225 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Proposizione di giudizio di determinazione dell'indennità - In unico grado innanzi alla Corte di Appello - Anteriormente alla stima amministrativa - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento - Successivo intervento di provvedimento amministrativo di stima - Ininfluenza sull'oggetto del giudizio - Opposizione alla stima contro il provvedimento - Necessità - Esclusione - Trasformazione della domanda inerente il giudizio pendente - Necessità - Esclusione - Determinazione della indennità con riferimento alla domanda iniziale - Ritualità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533225-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

L'instaurazione del giudizio in unico grado innanzi alla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971 (nel testo derivante dalla pronuncia della Corte Costituzionale legge n. 470 del 22 ottobre 1990), per l'accertamento e la liquidazione del credito discendente da occupazione temporanea e d'urgenza, presuppone esclusivamente l'insorgenza del diritto, per effetto del verificarsi dell'occupazione medesima, mentre l'eventuale esistenza del provvedimento amministrativo di stima dell'indennità influisce solo sul termine entro il quale la domanda deve essere proposta e non incide, invece, sulla natura e sulla proponibilità della domanda, che ha ad oggetto l'accertamento del credito scaturente dalla fattispecie di occupazione. Ne discende che la sopravvenienza del provvedimento di stima nel corso del giudizio non incide né sul "petitum" né sulla "causa petendi" della domanda e deve, pertanto, escludersi che la Corte d'Appello adita, laddove accerti l'indennità in una situazione in cui l'attore abbia mantenuto ferma l'iniziale domanda di autonoma determinazione della sua misura, incorra in ultrapetizione, non essendo necessario che avverso il suddetto provvedimento debba proporsi un'opposizione alla stima ovvero che l'azione pendente debba convertirsi dalla parte da azione di accertamento in azione di opposizione.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)