Sez. L, Sentenza n. 6752 del 26/07/1996 (Rv. 498779 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE | Configurabilità - Condizioni - Rapporto di consulenza contabile con società collegata alla società datrice di lavoro - Continuità temporale - Ingerenza del preponente - Rapporto ex art. 409 n. 3 cod. proc. civ. - Sussistenza - Mancata previsione di un compenso - Irrilevanza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
Perché sia configurabile un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. con conseguente devoluzione della controversia alla competenza per materia del Pretore quale giudice del lavoro, è richiesto che la prestazione non abbia carattere occasionale ma perduri nel tempo (cosiddetta continuità); che essa sia funzionalmente connessa con le finalità perseguite dalla controparte, con conseguente ingerenza di quest'ultima nelle attività del prestatore (cosiddetta coordinazione); che il lavoro personale del preposto prevalga sull'opera svolta da collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura di tipo materiale (cosiddetta personalità). Pertanto il lavoro di redazione della contabilità aziendale e di predisposizione dei bilanci effettuato dal dipendente di una società "capogruppo", in favore di altra società collegata, qualora sia stato svolto per un lungo periodo di tempo e con assoggettamento alle direttive e all'ingerenza della società stessa, configura un rapporto di collaborazione con quest'ultima, rientrante nella competenza del Pretore - giudice del lavoro, non avendo rilievo in contrario la mancata predeterminazione di un compenso, il quale potrà eventualmente essere stabilito dal giudice a norma dell'art. 2225 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)