Sez. L, Sentenza n. 9978 del 28/07/2000 (Rv. 538933 - 01)
PERSONA GIURIDICA - SEDE | Sede effettiva - Nozione - Equiparazione alla sede legale - Condizioni - Fattispecie relativa a notifica di impugnativa di licenziamento.
PERSONA GIURIDICA - SEDE
Ai fini dell'equiparazione di fronte ai terzi, ex art. 46 cod. civ., della sede effettiva della persona giuridica alla sede legale, deve intendersi per sede effettiva il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente (nella specie, relativa all'impugnativa di licenziamento proposta da un dipendente della FIAT AUTO SpA, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto valida la notifica effettuata presso lo stabilimento ove il dipendente prestava la sua attività lavorativa, coincidente con il luogo risultante dalle lettere di addebito disciplinare e di licenziamento e con quello ove operavano i responsabili della società che avevano proceduto alla contestazione ed alla risoluzione del rapporto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 16, Cod. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)