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Sez. 3, Ordinanza n. 10904 del 10/07/2003 (Rv. 569263 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Deposito oltre il termine previsto dall'art. 369 cod. proc. civ. - Notifica alla controparte dell'elenco dei documenti prodotti - Specifico adempimento rivolto a realizzare la conoscenza legale del fatto - Necessità - Omissione - Conseguenze - Mancata partecipazione della controparte all'udienza di discussione.
Stato
decisa il 2003-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569263-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI

L'art. 372 cod. proc. civ. consente che il deposito di documenti che riguardano l'ammissibilità del ricorso per cassazione o del controricorso avvenga anche oltre il termine previsto dall'art. 369 dello stesso codice, ma richiede che del deposito eseguito la parte dia comunicazione all'altra notificandogli un elenco. Pertanto, poiché la notificazione costituisce uno specifico procedimento volto a realizzare la conoscenza legale del fatto che ne costituisce l'oggetto, ove essa sia stata omessa la documentazione prodotta non può essere presa in considerazione, segnatamente quando la parte (come nella specie) non sia intervenuta all'udienza di discussione di cui all'art. 375 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)