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Sez. 1, Sentenza n. 5516 del 24/11/1978 (Rv. 395301 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395301-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

L'entita dell'assegno di mantenimento, in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, va determinata non soltanto in relazione ai redditi, ma anche alle altre "circostanze" (art 156 cod civ, nel testo fissato dalla legge 19 maggio 1975 n 151 sulla riforma del diritto di famiglia). Al fine indicato, pertanto, spiegano rilievo anche i cespiti patrimoniali del coniuge beneficiario che non producano reddito, cosi come il diritto del medesimo di abitare la casa familiare, soddisfacendo cosi con essa uno dei bisogni fondamentali della vita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)