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Sez. 5, Sentenza n. 16697 del 08/08/2005 (Rv. 584949 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - OPERE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE | Opere eseguite in base a contratto di appalto di durata ultrannuale - Valutazione al costo - Esclusione - Valutazione secondo i corrispettivi pattuiti - Necessità.
Stato
decisa il 2005-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584949-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - OPERE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE

In tema di determinazione del reddito di impresa, deve ritenersi errata la valutazione al costo delle rimanenze finali di lavori in corso di esecuzione sulla base di un contratto di appalto di durata ultrannuale, giacché il principio generale di valutazione al costo dei prodotti in corso di lavorazione, enunciato dall'art. 62 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, viene derogato dalla disciplina di cui all'art. 63 dello stesso decreto (applicabile nella specie "ratione temporis"), la quale dispone la valutazione secondo i corrispettivi pattuiti - e quindi sostanzialmente al valore di mercato - delle opere previste come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale in contratti di appalto, le quali sono considerate "rimanenze" finali di ciascun periodo di imposta al termine del quale sono in corso di esecuzione e giacenze iniziali del periodo successivo.

Riferimenti normativi: DPR 28/09/1973 num. 597 art. 62, DPR 28/09/1973 num. 597 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)