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Sez. 1, Sentenza n. 2082 del 23/03/1985 (Rv. 439990 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - REVISIONE - PROFILO ASSISTENZIALE - AMMISSIBILITÀ - PROFILO RISARCITORIO O COMPENSATIVO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439990-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - REVISIONE - PROFILO ASSISTENZIALE - AMMISSIBILITÀ - PROFILO RISARCITORIO O COMPENSATIVO - INAMMISSIBILITÀ.*

La revisione delle Disposizioni sulla misura dell'assegno di divorzio, secondo la previsione dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, è consentita esclusivamente in relazione al profilo assistenziale, cioè in considerazione del mutato stato di bisogno di uno dei coniugi rapportato alle condizioni economiche dell'altro, non anche sotto quello risarcitorio o compensativo, poiché solo sotto il primo dei profili medesimi l'originaria quantificazione dell'assegno spiega effetto nei limiti della situazione allora esistente. (V 3427/83, mass n 428314).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)