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Sez. L, Sentenza n. 6543 del 10/12/1981 (Rv. 417381 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - ASSISTENTI - ASSISTENTI ORDINARI - ASSISTENTI VOLONTARI - DISTINZIONE - PERSONALE OSPEDALIERO - INCLUSIONE DEI SECONDI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417381-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - ASSISTENTI - ASSISTENTI ORDINARI - ASSISTENTI VOLONTARI - DISTINZIONE - PERSONALE OSPEDALIERO - INCLUSIONE DEI SECONDI - INAMMISSIBILITÀ.*

Secondo il R.d. 30 settembre 1938 n. 1631 (recante norme generali per l'ordinamento dei servizi ospedalieri e del personale sanitario degli ospedali), mentre gli assistenti ordinari, che conseguivano la nomina in base a concorso e dovevano essere già abilitati all'Esercizio professionale, erano tenuti a fornire una vera e propria prestazione di lavoro, e perciò conseguivano lo status di impiegati, venendo a far parte del personale ospedaliero, i cosiddetti assistenti volontari, ossia i semplici laureati in medicina e chirurgia ammessi a frequentare le divisioni di cura e gli istituti d'indagine alle dipendenze e sotto la vigilanza e responsabilità dei rispettivi primari, avevano come compito principale quello d'imparare, completando la preparazione teorica ricevuta all'università; pertanto, il rapporto dei secondi (cui, recependo i concetti della precedente disciplina, si sono poi riferiti gli artt. 45, 46 e 47 della legge 12 febbraio 1968 n. 132), oltre ad avere una durata necessariamente breve, perché limitata al raggiungimento del predetto scopo didattico, non era di natura subordinata, per la Mancanza di un Obbligo di rendere una determinata prestazione verso adeguato corrispettivo, ancorché implicasse il dovere di osservare le norme disciplinari e regolamentari dell'ente, il quale, altrimenti, né avrebbe potuto impartir loro alcuna seria istruzione, né avrebbe potuto attendere senza intralci ai propri compiti istituzionali. (V 2504/79, mass n 398830; (V 1870/69, mass n 341009).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/09/1938 num. 1631 art. 26, Regio Decr. 30/09/1938 num. 1631 art. 27, Regio Decr. 30/09/1938 num. 1631 art. 63, Regio Decr. 30/09/1938 num. 1631 art. 78, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 45, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 46, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)