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Sez. L, Sentenza n. 4516 del 26/03/2003 (Rv. 561480 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Domanda di mero accertamento dello stato di malattia dipendente da causa di servizio - Ammissibilità - Esclusione - Difetto di interesse ad agire.
Stato
decisa il 2003-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561480-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE

È inammissibile, per difetto di interesse ad agire, la domanda giudiziale proposta da un lavoratore dipendente delle FF.SS. volta al mero accertamento del suo stato di malattia dipendente da una causa di servizio, proposta sulla base degli artt. 4 e 5 del D.M. 2 luglio 1983, n. 1622, contenente la previsione di una valutazione ricognitiva finalizzata alla verificazione del nesso causale tra la malattia denunciata e la causa di servizio, atteso che il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi, salvo casi eccezionali, con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio; ciò premesso, le azioni di mero accertamento sono proponibili, non contrastando con il principio della necessità dell'interesse ad agire, dettato dall'art. 100 cod. proc. civ., qualora esse tendano all'accertamento della sussistenza di un diritto o di altra posizione soggettiva, nonché quando mirano all'accertamento di uno "status", inteso come sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona, dal cui riconoscimento derivi, sulla base di una norma di diritto, l'attribuzione al soggetto di determinati diritti, e non quando sono volte, come nel caso di specie, soltanto all'accertamento o alla contestazione di un fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Decr. Minist. Trasporti 02/07/1983 num. 1622

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)