Sez. 1, Sentenza n. 1619 del 14/02/2000 (Rv. 533821 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Azione di mero accertamento - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie in tema di "actio nullitatis".
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE
La proponibilità di un'azione di mero accertamento è condizionata all'esistenza di una situazione attuale e concreta di obiettiva incertezza di diritto che determina l'interesse ad agire onde accertare l'esistenza di un diritto o di un rapporto giuridico al fine di evitare un pregiudizio (anche potenziale) all'attore (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così ritenuto legittima la proposizione di un'"actio nullitatis" volta all'accertamento dell'inesistenza di un rapporto giuridico processuale derivante dalla inesistenza giuridica di un atto di chiamata in causa dovuta alla totale mancanza degli elementi essenziali all'individuazione del relativo giudizio, specificando, ancora, che l'attore, attraverso l'esperimento di tale "actio nullitatis", tutelava del tutto legittimamente il proprio interesse a far valere immediatamente, nei confronti della controparte, la mancata costituzione di un valido rapporto processuale, premunendosi di un titolo giudiziale di accertamento tale da contrastare con tempestività e sicurezza un eventuale giudicato pregiudizievole irregolarmente formato nei suoi confronti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)