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Sez. L, Sentenza n. 7272 del 08/08/1996 (Rv. 499040 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE | Rapporti di lavoro dipendente o di parasubordinazione - Atti di concorrenza abusiva - Competenza del giudice del lavoro - Sussistenza - Limiti - Atti di concorrenza sleale successivi alla conclusione del rapporto - Domanda relativa - Competenza ordinaria per valore - Configurabilità - Fattispecie relativa a casi di non operatività dei nessi di connessione e di riconvenzione.
Stato
decisa il 1996-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499040-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE

La domanda proposta da un soggetto per denunciare atti di concorrenza commessi da dipendenti, oppure da collaboratori a lui legati da un rapporto di agenzia o analogo, deve essere proposta davanti al giudice del lavoro qualora gli atti stessi siano stati posti in essere in costanza di tali rapporti contrattuali, mentre la controversia resta soggetta agli ordinari criteri di competenza per valore qualora vengano dedotti atti di concorrenza sleale commessi in epoca successiva allo conclusione dei rapporti, integranti un illecito extracontrattuale. (Nella specie, la S.C., nel regolare la competenza, attenendosi agli indicati criteri, ha escluso la configurabilità di un rapporto di connessione "ex" art. 40, nuovo testo, cod. proc. civ., tale da giustificare uno spostamento di competenze, tra la controversia per concorrenza abusiva in costanza di rapporto contrattuale e quella, proposta contro la stessa parte ed altri soggetti per comportamenti di concorrenza sleale successivi alla cessazione del rapporto, così come ha escluso una simile influenza ai sensi dell'art. 36, per la non identità dei titoli, del nesso tra domanda principale del prestatore di lavoro di pagamento dei compensi dovutigli e la domanda risarcitoria della controparte relativa ad una responsabilità extracontrattuale per fatti successivi alla conclusione del rapporto contrattuale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 5, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)