Sez. 2, Sentenza n. 21793 del 22/10/2010 (Rv. 615460 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Notificazione di cartella esattoriale o di avviso di mora per riscossione di sanzioni amministrative - Impugnazioni esperibili - Opposizione all'esecuzione - Ammissibilità in alternativa all'opposizione di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981 ed all'opposizione agli atti esecutivi - Sussistenza - Requisiti - Estensione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è possibile esperire, oltre all'opposizione di cui all'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., anche l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ., ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; l'opposizione all'esecuzione, peraltro, si pone come strumento autonomo ed alternativo all'opposizione di cui alla legge n. 689 del 1981.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)