Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14496 del 07/06/2013 (Rv. 626692 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | - Violazioni del codice della strada - Cartella esattoriale - Notificazione - Opposizione - Deduzione di vizi attinenti all'atto presupposto, ovvero al verbale di accertamento dell'infrazione stradale - Natura dell'opposizione - Ex art. 22 legge n. 689 del 1981 - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
L'opposizione proposta avverso una cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, quando basata su vizi di notificazione dell'atto presupposto costituito dal verbale di contestazione dell'infrazione stradale, del quale l'opponente lamenti di essere venuto a conoscenza solo in occasione della notificazione della cartella esattoriale, presenta natura di opposizione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)